IC MODENA 10

Atti generali

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Riferimenti Normativi


Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Atti Generali

CODICE DISCIPLINARE E CODICE DI CONDOTTA

Come previsto dall’articolo 55, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’articolo 68, comma 2 del decreto legislativo n. 150 del 2009, pubblichiamo qui le informazioni relative al Codice disciplinare.

Codice disciplinare

Raccolta Disposizioni Normative

La pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola dei documenti di seguito allegati equivale a tutti gli effetti alla loro affissione all’ingresso della sede di lavoro, così come prescrive la modifica all’art. 55 del D. Lgsl. 165/2001.

  • Testo Unico sul Pubblico Impiego n°165/01 successivamente aggiornato dalla Riforma Brunetta (D.lgs.n°150/2009)
  • Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Ad integrazione e chiarimento si aggiunge la Circolare MIUR – Dipartimento per l’istruzione-Ufficio IV, n. 88 Prot. n. 3308 dell’8 novembre 2010, recante ad oggetto “Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”, con acclusi i seguenti allegati

  • Tabella 1 – Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico
  • Tabella 2 – Personale ATA: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare
  • Tabella 3 – Personale docente: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare
  • Tabella 4 – Dirigenti Scolastici: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare

Si riporta anche il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici:

Codice di comportamento

Il codice, emanato in attuazione della legge anti-corruzione (legge n. 190 del 2012), in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, indica i doveri di comportamento dei dipendenti delle PA e prevede che la loro violazione è fonte di responsabilità disciplinare.

 Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici è entrato in vigore il 19 giugno 2013. 

Tra le disposizioni del codice ci sono:

  • il divieto per il dipendente di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché il divieto di accettare regali, compensi o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore (non superiore a 150 euro) – anche sotto forma di sconto. I regali e le altre utilità comunque ricevuti sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per essere devoluti a fini istituzionali;
  • la comunicazione del dipendente della propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni (esclusi partici politici e sindacati) i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio;
  • la comunicazione, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, dei rapporti diretti o indiretti di collaborazione avuti con soggetti privati nei 3 anni precedenti e in qualunque modo retribuiti, oltre all’obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o sussistano con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado);
  • l’obbligo per il dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi anche non patrimoniali, derivanti dall’assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
  • la tracciabilità e la trasparenza dei processi decisionali adottati (che dovrà essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale).
  • il rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione nell’utilizzo del materiale o delle attrezzature assegnate ai dipendenti per ragioni di ufficio, anche con riferimento all’utilizzo delle linee telematiche e telefoniche dell’ufficio;
  • gli obblighi di comportamento in servizio nei rapporti e all’interno dell’organizzazione amministrativa;
  • per i dirigenti, l’obbligo di comunicare all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porli in conflitto d’interesse con le funzioni che svolgono; l’obbligo di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale previste dalla legge; il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di evitare che si diffondano notizie non vere sull’organizzazione, sull’attività e sugli altri dipendenti;

è infine assicurato il meccanismo sanzionatorio per la violazione dei doveri di comportamento.

(DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62: Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104) (GU Serie Generale n.129 del 4-6- 2013 )


 Link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati Normattiva.